[1858]
Dietro gli esempi di Gesù Cristo, degli Apostoli, e delle principali associazioni cattoliche, che hanno il compito sublime dell'evangelica rigenerazione dei popoli infedeli, anche i Missionari degli Istituti dei Neri in Egitto, chiamati a cooperare per quanto possono alla rigenerazione della infelice Nigrizia dietro le norme del "Piano per la rigenerazione dell'Africa" riservandosi di formulare un Regolamento stabile e perpetuo, cui assoggettare all'approvazione della S. C. di Propaganda, dietro i risultati della prova e di una sufficiente esperienza locale, in via di esperimento si sono prefisse e seguono da più di un anno le norme seguenti come regole direttive della loro vita apostolica nei detti Istituti.
[1859]
1ª. I nostri Missionari, sieno Sacerdoti o Laici, vivono insieme da fratelli nella medesima vocazione, sotto la direzione e dipendenza di colui che viene stabilito come Superiore locale dell'Istituto, al qua-le sono destinati dall'Autorità competente, senza gare o pretensioni, pronti a tutto quello che viene loro ordinato di fare, disposti a compatirsi e aiutarsi vicendevolmente, e rispettosi sempre verso gli altri Missionari del luogo, con cui studiano di essere sempre in perfetta armonia, anche nell'esercizio del Ministero.
[1860]
2ª. Benché non obbligati da voto, professano al Superiore una religiosa e filiale obbedienza in tutto per amore di Dio, del buon ordine e dei veri progressi dell'opera, a cui si sono consacrati. E la loro dipendenza da lui riguarda l'esercizio medesimo del ministero, il disimpegno dei vari uffici dell'Istituto, il modo e la forma dell'educazione da darsi ai neri, l'uscire di casa e l'assumere incombenze da estranei, nel che tutto ognuno opera d'accordo con lui, col suo consenso e licenza.
[1861]
3ª. Egli poi da parte sua si considera come padre e fratello in mezzo ad essi: si presta facile a secondare per quanto può il loro zelo e giusti loro desideri, e a provvedere ai loro bisogni: distribuisce le varie mansioni con riguardo all'abilità, inclinazione e forza di ognuno, e in caso di malattia provvede il meglio possibile perché l'infermo ricuperi prontamente la salute, e procura quei mezzi, che possono aiutare a conservarla - ed evita di dare ordinazioni troppo severe, senza grave ed urgente necessità.
[1862]
4ª. Il Superiore è responsabile dell'Istituto e degli individui del medesimo; a lui direttamente compete la direzione e l'amministrazione del medesimo, e la sorveglianza sopra ciascuno, non meno che la rappresentanza presso tutte le autorità locali, e tutti gli altri uffici inerenti alla natura del Capo dell'Istituto: ma negli affari di maggior rilievo dimanda l'opinione dei più sperimentati e prudenti de' suoi confratelli, massime quando vi fosse luogo a temerne delle pericolose conseguenze.
[1863]
5ª. Nessuno manda relazioni o lettere per essere stampate, neppure alle Società benefattrici dei nostri Istituti, senza esserne incaricato, od averne la previa approvazione del Superiore.
[1864]
6ª. Tutti vivono in vita comune, contenti sì pel vitto come pel vestito, mobili, libri ed altro, di ciò che può provvedere l'Istituto a misura delle sue risorse. Ai soli Sacerdoti è permesso di usare pelle loro necessità particolari di ciò che ricevessero dalle loro famiglie o dai propri proventi; ma si vietano la diretta amministrazione dei beni particolari, che posseggono in patria; e cedono a vantaggio dell'Istituto le limosine per applicazioni di Messe o funzioni ecclesiastiche ecc. ecc.
[1865]
7ª. Negli Istituti la principale occupazione dei Missionari è quella di coadiuvare il Superiore nella direzione del medesimo in quello in cui sarà richiesta da lui l'opera di ciascuno; e ciò intendesi specialmente a riguardo dell'educazione dei Neri nelle scienze ed arti principali, nel Catechismo, cura d'infermi ecc. secondo le norme speciali di ogni Istituto. Ai Sacerdoti poi, secondo le disposizioni particolari dell'Autorità competente, viene affidata la direzione spirituale anche degli Istituti femminili, il ministero della predicazione ed istruzione religiosa in entrambi gli Istituti, e dove ne fosse richiesto il concorso a giudizio del Superiore.
[1866]
8ª. Non si preterisce poi mai dai Sacerdoti lo studio tanto necessario per ben adempiere agli obblighi dell'Apostolato tra gli infedeli e massime al fianco d'inveterate superstizioni e talvolta di ministri pagati di sette e religioni perverse. Perciò il Superiore provvede perché possibilmente ogni dì, meno i festivi, abbiano in comune un'ora di studio e di esercizio della lingua del paese: ed ogni lunedì, mercoledì, e venerdì i Sacerdoti per turno propongono alla comune loro discussione un caso di Morale, uno di Dommatica, o Canonica, o Liturgia, ed un terzo di controversia, avendo per quest'ultimo di mira specialmente gli errori dominanti nel luogo dove esiste l'Istituto. Il proponente espone un giorno prima in luogo determinato i suoi casi, affinché nel giorno ed ora stabilita alla discussione tutti sieno apparecchiati a rispondere. A questo esercizio vengono ammessi anche i Sacerdoti o Missionari del luogo, benché di altro rito, a giudizio del Superiore: la proposizione dei casi è fatta in lingua latina.
[1867]
9ª. La pietà è poi il pane quotidiano dei nostri Missionari, riconoscendosi troppo necessaria per mantenere il fervore della vocazione in questi paesi, dove è purtroppo facile dimenticarsi di Dio e dei propri doveri religiosi. Quindi tutti ogni dì o celebrano o ascoltano la Messa, recitano il Rosario, fanno la lettura alla mensa, gli esami di coscienza, la lettura Spirituale, la visita in Chiesa, e un'ora di meditazione, oltre le comuni e private orazioni vocali, secondo l'Orario quotidiano stabilito in ciascuno degli Istituti.
[1868]
Ogni settimana poi si partecipa da tutti ai SS.mi Sacramenti; ogni mese si fa un giorno di Ritiro, ed ogni anno un corso di Spirituali Esercizi. Tutti i giorni festivi si fa nella mattina la spiegazione del Vangelo, o su qualche punto di Morale pratica, e la sera si spiega il Catechisno e si dà la Benedizione colla S. Pisside. Ogni primo venerdì del mese si pratica l'esercizio della Guardia d'Onore del S. Cuor di Gesù; si celebrano i mesi di marzo e di maggio e le novene o tridui delle Feste principali e di quelle dell'Istituto con predica ed esercizi particolari di divozione.
[1869]
10ª. Siccome lo scopo dei nostri Istituti è quello di affrettare la conversione della povera Nigrizia, così i nostri Missionari non meno dei neri e delle nere pregano ogni dì pubblicamente per questo fine, ed ogni mercoledì si fa da tutti un'ora pubblica di adorazione al SS.mo Sacramento e si applica una Messa pro Conversione Nigritiae.
[1870]
11ª. Nelle relazioni cogli esterni ognuno ha in mira l'unico fine per cui abbandonò patria, parenti e tutto, ed è quello di guadagnar anime a Cristo. Quindi benché gli Istituti nostri e la nostra particolare missione determinino l'azione dei nostri Missionari ai poveri neri, pure massime i Sacerdoti, colgono le propizie occasioni per fare a tutti indistintamente il maggior bene che possono, rammentandosi di essere stati consacrati ministri di Colui che patì e morì per tutti. Trattandosi tuttavia di conversioni di adulti, ognuno procede d'intelligenza col Superiore, il quale secondo i casi si rivolgerà al Vicario Apostolico e all'Autorità competente. Ai fanciulli morienti non Cattolici, il Battesimo non sarà conferito se non nel caso di morte evidente e sempre colle debite cautele. Questi Battesimi si registrano a parte, coll'indicazione della morte del bambolo quando sussegua.
[1871]
12ª. Riguardo agli Istituti nostri femminili, nessuno dei Missionari vi si reca a visitarli, o ad esercitarvi qualsiasi opera di carità o del ministero, senza esserne incaricato dal Superiore, od averne di volta in volta il suo permesso: eccettuati i casi di bisogno improvviso in assenza del Superiore. Ciò s'intende detto anche pelle famiglie particolari: e si considera grave la mancanza su questo punto.
[1872]
13ª. Nei nostri Istituti si osserva la debita clausura, consacrata dall'uso costante di tutte le associazioni ecclesiastiche e religiose, e regolata nelle Missioni dalle circostanze e dalla prudenza del Superiore. Le donne però sono unicamente introdotte nella sala comune di ricevimento, meno le eccezioni che giudica opportune il Superiore in occasione di visite straordinarie o di pie benefattrici.
[1873]
14ª. Gli Istituti femminili, quanto alle Suore direttrici, esse si regolano secondo le proprie Regole e Costituzioni, ed i Contratti particolari di loro fondazione.
[1874]
15ª. Finalmente i neri e le nere degli Istituti maschili e femminili sotto la direzione dei Missionari e delle Suore ricevono l'educazione all'apostolato della loro patria, secondo appositi e particolari Regolamenti ed Orari, che meglio si svilupperanno collo svilupparsi dell'opera.
Il Superiore
D. Comboni